STUDIO PEZZELLA GIACOMUCCI E ASSOCIATI

Settore agricoltura: le aliquote contributive a carico delle aziende per il 2023



L’INPS comunica le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2023 (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 18).


Come noto (ai sensi del D.Lgs. n. 146/1997, art. 3, co. 1), a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, devono essere elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della Legge n. 296/2006.


 


Relativamente all’anno 2023, l’aliquota contributiva del settore dell’agricoltura è fissata nella misura complessiva del 29,90%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.


 


Resta invece fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore, l’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale.


 


La Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha esteso la tutela della prestazione NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato, agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2022, le predette imprese cooperative e i loro consorzi – inquadrate nel settore agricoltura – sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data, e non sono più assoggettate all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola di cui all’articolo 11 del D.L. n. 402/1981.


L’INPS ricorda poi il procedimento di calcolo per determinare il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro agricolo a tempo parziale che, per ‘anno 2023, è il seguente: € 53,95 x 6/39 = € 8,30. 


 


Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2023, non hanno subito variazioni, applicandosi le misure già in essere fino a luglio 2010 così riepilogate:


















Territori  Misura agevolazione  Aliquota applicata
Non svantaggiati  100%
Particolarmente svantaggiati (ex Montani)  75%  25%
Svantaggiati  68%  32%

Analogamente, anche le aliquote INAIL per il 2023 sono rimaste invariate e si applicano le stesse misure in vigore dal 1° gennaio 2001 che la circolare in oggetto riporta nella seguente tabella:











Contribuzione  Misura
Assistenza Infortuni sul Lavoro  10,1250%
Addizionale Infortuni sul Lavoro  3,1185%

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